17 Gennaio 2023

Trasmissione fringe benefit e stock option personale cessato nel 2022 ai fini dell’emissione delle CU

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 263 del 16 gennaio 2023, ha offerto indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Poiché entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e anche l’Inps, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle CU, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

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